QUANDO NON SUSSISTE LA RESPONSABILITA' DEL MEDICO?
11 novembre 2019
La norma prevista nell'art. 2236 c.c., seppur soggetta negli anni a differenti interpretazioni, non è mai stata abrogata e va interpretata alla luce degli articoli 5-7 della legge n. 24 del 2017 (Legge Gelli), per cui non sussiste la responsabilità del medico in assenza di condotte improntate a colpa grave e in presenza di problemi tecnici di particolare difficoltà.
In particolare, la Legge Gelli prevede la configurazione dell'intensità della colpa in relazione al rispetto o meno delle "linee guida dell'arte" o, in loro assenza, delle buone pratiche cliniche, per cui no può ritenersi in colpa grave il medico che, in presenza di problemi tecnici di speciale difficoltà, si sia attenuto alle linee guida o alle buone pratiche clinico-assistenziali, quali che siano stati i risultati dell'intervento chirurgico eseguito.
Tribunale di Napoli sez. VIII, 26 novembre 2018
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