Menu

La Responsabilità del medico e della Struttura sanitaria in tempo di Covid

20 luglio 2021

Con la L.n. 76 del 28.5.2021 è stato convertito, con modificazioni, il DL 1.4.2021, n. 44 “Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici”. Fra le altre cose, è stato introdotto nel nostro ordinamento il cd. "scudo penale" per i reati di omicidio colposo (art. 589 c.p.) e lesioni personali colpose (art. 590 c.p.) che abbiano trovato la loro causa nel noto contesto epidemiologico-emergenziale. Le modifiche in commento sono avvenute grazie all’inserimento nella Legge di conversione dell'art. 3-bis “Responsabilità colposa per morte o lesioni in ambito sanitario durante lo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19” in base al quale:

1.Durante lo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, e successive proroghe, i fatti di cui agli articoli 589 e 590 del codice penale, commessi nell'esercizio di una professione sanitaria e che trovano causa nella situazione di emergenza, sono punibili solo nei casi di colpa grave.

2. Ai fini della valutazione del grado della colpa, il giudice tiene conto, tra i fattori che ne possono escludere la gravità, della limitatezza delle conoscenze scientifiche al momento del fatto sulle patologie da SARS-CoV-2 e sulle terapie appropriate, nonché della scarsità delle risorse umane e materiali concretamente disponibili in relazione al numero dei casi da trattare, oltre che del minor grado di esperienza e conoscenze tecniche possedute dal personale non specializzato impiegato per far fronte all'emergenza”.

E' fuori di dubbio che la Legge di conversione del DL 44/2021 abbia incrementato - nell’ambito penale - le tutele a favore degli operatori sanitari chiamati a fronteggiare in prima linea l’emergenza epidemiologica, tuttavia sul piano civilistico sembrerebbe mancare, allo stato, una norma espressamente idonea ad assicurare protezione specifica alle strutture ospedaliere, ai medici e agli operatori sanitari cui sia imputabile la responsabilità civile da lesione o morte di un paziente affetto da SARS-CoV-2 e/o infettatosi in un contesto ospedaliero ove il paziente si fosse recato per ricevere le cure necessarie per altre patologie (cd. “danno nosocomiale”).

Per colmare tale evidente lacuna da più direzioni si è suggerito di dare il giusto risalto ad una norma già esistente nel nostro Ordinamento, quale l’art. 2236 c.c. “Responsabilità del prestatore d'opera”, secondo cui il professionista risponde solo per dolo o colpa grave tutte le volte in cui il caso implichi la soluzione di “problemi tecnici di speciale difficoltà”.

Si è dunque ipotizzato l'invocabilità di tale norma nel contesto della gestione dei contagi / cura delle infezioni da SARS-CoV-2, se si considera la limitatezza delle conoscenze scientifiche e dei relativi protocolli terapeutici, delle risorse professionali disponibili e dei materiali con cui le strutture, i medici e gli operatori sanitari stanno facendo i conti da oramai oltre un anno a questa parte.

Tuttavia, allo stato non si ravvisano significativi precedenti del giudice civile che abbiano espressamente sancito la possibilità di invocare l’art. 2236 c.c. a discolpa di strutture e sanitari che abbiano operato in un contesto emergenziale-epidemiologico.

Avv. Giampiero Agnese

 

Archivio news

 

News

giu16

16/06/2023

Risarcimento per infezione nosocomiale

Non è raro che il paziente ricoverato in ospedale prenda, proprio all'interno della struttura sanitaria, una grave infezione con la setticemia. Ciò può procurare gravi complicazioni

giu16

16/06/2023

Responsabilità dell'anestesista

La Corte dei Conti, sezione Toscana, ha ritenuto responsabile di danno erariale a titolo di colpa grave l'anestesista che, allontanandosi dalla sala operatoria prima del risveglio del paziente, si renda

apr21

21/04/2022

Il Danno Derivante da Vaccinazioni obbligatorie e trasfusioni

La legge n.210 del 25 febbraio 1992 ha introdotto un riconoscimento economico a favore di soggetti danneggiati da complicanze irreversibili a causa di vaccinazioni, trasfusioni di sangue e somministrazione