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La mancanza del consenso informato non dà diritto automatico al risarcimento del danno – CASS. N. 28985 DELL'11/11/2019

18 dicembre 2019

La Corte di Cassazione con la recente ed articolata pronuncia evidenziata in epigrafe ha ripercorso in modo analitico l'orientamento della giurisprudenza di legittimità in materia di consenso informato richiamandone il fondamento e le modalità di tutela.

La Suprema Corte ha sottolineato in particolare che la manifestazione del consenso da parte del paziente alla prestazione sanitaria costituisce esercizio di un autonomo diritto soggettivo all'autodeterminazione che spetta ad ogni individuo che, se pur connesso, deve essere tenuto distinto dal diritto alla salute da intendersi quale diritto del soggetto alla propria integrità psico-fisica.

Il consenso informato, infatti, trova autonomo fondamento negli art. 2, 13 e 32 della Costituzione e rappresenta la sintesi di due diritti fondamentali: il diritto all'autodeterminazione e il diritto alla salute. Ogni individuo ha infatti il diritto non solo ad essere curato ma anche a ricevere le opportune informazioni in ordine ai possibili sviluppi delle terapie mediche a cui decide di sottoporsi nonché ad essere edotto circa le possibili terapie alternative.

Il medico sarà quindi tenuto, in virtù di un specifico obbligo che può avere fonte contrattuale ovvero ex lege a seguito del c.d. “contatto sociale”, ad informare in modo completo, aggiornato e comprensibile il paziente riguardo alla diagnosi, alla prognosi e ai possibili rischi/benifici legati alle terapie e agli interventi chirurgici eventualmente eseguiti, curando altresì di fornire al paziente esaurienti informazioni anche in merito alle possibili conseguenze derivanti dal rifiuto di sottoporsi ai trattamenti sanitari consigliati.

L'omessa informazione da parte del medico rappresenta dunque indubbiamente una condotta illecita autonoma, lesiva del diritto all'autodeterminazione di ogni individuo, tuttavia la particolarità del rapporto medico-paziente che si articola in plurime obbligazioni tra loro strettamente connesse in quanto convergenti al comune obbiettivo della cura e del risanamento del paziente, comporta che tale condotta si inserisca tra i fattori che possono determinare anche un pregiudizio al diritto alla salute.

Nel caso di mancata acquisizione del consenso informato pertanto il paziente anche se titolare di un autonomo diritto al risarcimento del danno dovrà comunque assolvere all'onere della prova di tale danno, prova che potrà essere raggiunta con ogni mezzo ma che non può considerarsi “ipso facto” insita nella condotta del medico.

Avv. Beatrice Autilio

 

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