
In previsione di un proliferare di giudizi, sia penali che civili, a seguito della situazione medica emergenziale dovuta al Covid 19, la Corte di Cassazione con la recentissima sentenza n. 18347/2021 ha fissato dei nuovi criteri interpretativi per i Giudici che sono chiamati ad individuare la responsabilità dei medici.
L'introduzione, ad opera del c.d. decreto Balduzzi, del parametro di valutazione dell'operato del sanitario costituito dalle linee-guida e dalle buone pratiche clinico-assistenziali, con la più incisiva conferma di tale parametro ad opera della L. n. 24 del 2017, ha infatti già chiaramente modificato i termini del giudizio penale (ed in buona parte anche di quello civile) imponendo al giudice, non solo una compiuta disamina della rilevanza penale della condotta colposa ascrivibile al sanitario alla luce di tali parametri ma, ancor prima, un'indagine che tenga conto dei medesimi parametri allorché si accerti quello che sarebbe stato il comportamento alternativo corretto che ci si doveva attendere dal professionista. Secondo la Suprema Corte di Cassazione, dunque, sì può parlare di colpa grave dell'esercente la professione medica solo quando si sia in presenza di una deviazione ragguardevole rispetto all'agire appropriato, rispetto al parametro dato dal complesso delle raccomandazioni contenute nelle linee guida di riferimento, quando cioè il gesto tecnico risulti marcatamente distante dalle necessità di adeguamento alle peculiarità della malattia ed alle condizioni del paziente; e quanto più la vicenda risulti problematica, oscura, equivoca o segnata dall'impellenza, tanto maggiore dovrà essere la propensione a considerare lieve l'addebito nei confronti del professionista che, pur essendosi uniformato ad una accreditata direttiva, non sia stato in grado di produrre un trattamento adeguato e abbia determinato, anzi, la negativa evoluzione della patologia.
I Giudici nomofilattici concludono affermando che non si tratta più di una colpa in sé considerata, ma si richiede che il presunto danneggiato offra la prova della strada alternativa che doveva essere seguita dal medico, tenuto conto delle conoscenze e del grado di specializzazione, delle conoscenze della comunità medica, dell'esistenza di una profilassi riconosciuta, oltre che del quadro clinico e della novità della fattispecie.
Vengono poi evidenziati altri elementi chiave come la “prevedibilità dell'evento lesivo” sia esso prevedibile o meno a seconda delle conoscenze mediche e scientifiche esistenti, oltre al grado di specializzazione del medico, in una ottica che valuti anche la situazione ambientale in cui si trova ad operare il sanitario, il tutto sulla base del quadro patologico del paziente e del grado di novità/atipicità della patologia.
L'intento della Corte di Cassazione è emerso pertanto con assoluta chiarezza: offrire alla classe medica un riparo dalla caccia alle streghe.
La sentenza della Cassazione arriva quindi in un momento chiave in cui il sistema sanitario è chiamato a confrontarsi con la responsabilità del suo operato, facile prevedere che questa pronuncia farà da spartiacque tra la responsabilità sanitaria per gli eventi prevedibili e conosciuti e quelli nuovi ed atipici e soprattutto sprovvisti di linee guida accreditate.
Avv. Giampiero Agnese
Archivio news