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INESATTO ADEMPIMENTO DELLE PRESTAZIONI

11 novembre 2019

A prescindere dall'esistenza di un contratto, tanto il medico operante (per contatto sociale e ai sensi dell'art. 1218 c.c.) quanto l'ente presso il quale il paziente è ricoverato e ove il primo opera (ex art. 1218 c.c.), rispondono in solido della prestazione resa dal primo, secondo le regole della responsabilità contrattuale e, dunque, secondo le regole di distribuzione dell'onere della prova dell'inadempimento contrattuale.

Ne deriva che la responsabilità risarcitoria della struttura sanitaria e del medico per l'inadempimento o per l'inesatto adempimento delle prestazioni, dovute in base al contratto di spedalità, va inquadrata nella responsabilità da inadempimento ex art. 1218 c.c. e nessun rilievo a tal fine assume il fatto che la struttura (sia essa un ente pubblico o un soggetto di diritto privato) si avvalga dell'opera di suoi dipendenti o di suoi collaboratori esterni - esercenti professioni sanitarie e personale ausiliario - e che la condotta dannosa sia materialmente tenuta da uno di questi soggetti. Infatti, a norma dell'art. 1218 c.c., il debitore che per adempiere si avvale dell'opera di terzi risponde anche dei fatti dolosi o colposi di costoro. Da tale impostazione deriva che in punto di riparto dell'onere probatorio, grava sul debitore convenuto l'onere di dimostrare di aver esattaemnte adempiuto alle proprie prestazioni e che il danno lamentato da controparte non gli è imputabile.

Tribunale di Bari, sez. II, sentenza n. 448 del 4 febbraio 2019

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