Criteri di distribuzione dell'onere della prova nelle cause per responsabilità medica – Cass. Civ. Sez. III n. 28991 dell'11 novembre 2019
19 dicembre 2019
La sentenza sopra evidenziata è tornata in modo chiaro sul tema della distribuzione dell'onere probatorio in capo al paziente danneggiato (creditore della prestazione medica) ed in capo al medico ( debitore della prestazione).
Secondo i giudici del Supremo Collegio una volta che il paziente abbia provato, anche mediante presunzioni, il nesso di causalità fra la condotta del medico, nella sua materialità, e l'aggravamento della situazione patologica o l'insorgenza di nuove patologie, sorgono gli oneri probatori del medico, il quale deve provare l'adempimento o che l'inadempimento sia stato determinato da impossibilità della prestazione a lui non imputabile. Emerge così un duplice ciclo causale, l'uno relativo all'evento dannoso, a monte, l'altro relativo all'impossibilità di adempiere, a valle. Il nesso di causalità che il creditore della prestazione professionale deve provare è quello tra l'intervento del medico e il danno evento in termini di aggravamento della malattia o di insorgenza di nuove patologie; Il nesso eziologico che deve provare il medico, una volta che il paziente abbia assolto al suo onere probatorio, è quello fra causa esterna, imprevedibile ed inevitabile con l'ordinaria diligenza di cui all'art.1176 c.c., ed impossibilità sopravvenuta della prestazione di diligenza professionale. Se la prova della causa di esonero è stata raggiunta vuol dire che l'aggravamento della malattia o l'insorgenza di una nuova patologia è si causalmente riconducibile all'intervento sanitario, ma il rispetto delle leges artis è nella specie mancato per causa non imputabile al medico. Immediata conseguenza di tale assunto è che se resta ignota anche mediante l'utilizzo di presunzioni la causa dell'evento di danno, le conseguenze sfavorevoli ai fini del giudizio ricadono sul paziente, se invece resta ignota la causa di impossibilità sopravvenuta della prestazione di diligenza professionale, ovvero resta indimostrata l'imprevedibilità ed inevitabilità di tale causa, le conseguenze sfavorevoli ricadono sul medico.
Avv.Giampiero Agnese
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